Original qstring:  | /dl/rainews/articoli/Cassazione-Su-Facebook-diffamazione-anche-senza-fare-nomi-bf3be4c7-c01d-4f9d-b47c-c1178de4354f.html | rainews/live/ | true
ITALIA

Nuovo processo per maresciallo, assolto in appello per aver offeso un collega

Cassazione, Su Facebook si può diffamare anche senza fare nomi

Perché ci sia diffamazione è sufficiente che la persona offesa sia riconoscibile. Lo ha sottolineato la Cassazione che ha rinviato a un nuovo processo un maresciallo della Guardia di finanza che aveva insultato un collega su Facebook senza farne il nome

Diffamazione sul Web (immagine d'archivio)
Condividi
Non importa che ci sia il nome, sul web c'è diffamazione anche se la persona offesa è in qualche modo identificabile e se gli insulti possono esser letti da una cerchia di utenti. È la decisione della Cassazione che ha rinviato a nuovo processo l'assoluzione di un maresciallo capo della Guardia di Finanza che aveva scritto nei suoi "dati personali" su FB: "Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...", aggiungendo poi un'espressione volgare riferita alla moglie di quest'ultimo.

Prima la condanna e poi l'assoluzione in Appello
Per la frase incriminata l'imputato era stato condannato dal tribunale militare di Roma a tre mesi di reclusione militare per diffamazione pluriaggravata. Poi la Corte militare d'Appello di Roma, lo aveva assolto per insussistenza del fatto. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l'identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, perché l'imputato non aveva indicato il nome del collega, la funzione di comando in cui era stato sostituito e non aveva fornito nessun riferimento cronologico.

"Avrebbero pouto individuare la persona offesa"
Nel ricorso contro l'assoluzione, il procuratore generale militare ha evidenziato come, al contrario, la pubblicazione su Facebook abbia determinato la conoscenza delle frasi offensive da parte di più "soggetti indeterminati iscritti al social network e che chiunque, collega o conoscente dell'imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa".

"Consapevolezza di pronunciare frase lesiva dell'altrui reputazione"
La prima sezione penale della Cassazione (sentenza 16712) ha riconosciuto come la frase fosse "ampiamente accessibile, essendo indicata sul profilo" e l'identificazione della persona offesa era favorita dall'avverbio "attualmente" riferita alla funzione di comando rivestita. Tra l'altro "il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico" ma la "consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone".
Condividi