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ECONOMIA

Palazzo Chigi

Superbonus edilizio, il Cdm approva il decreto anti-frodi

Nuove misure di controllo sulle agevolazioni fiscali, tra cui l'estensione dell'obbligo del visto di conformità

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge contro le frodi sui bonus edilizi, come il Superbonus. Lo si apprende da fonti di governo, a riunione in corso. Il capo delegazione M5s Stefano Patuanelli, esprimendo dubbi sull'impatto di alcune misure inserite nel testo, avrebbe chiesto di trasformare il decreto in un emendamento parlamentare, ma la richiesta non sarebbe stata accolta e si sarebbe deciso di procedere con il decreto legge, che è stato approvato.

Il testo del decreto
''L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni'' di crediti legate al Superbonus edilizio, ''anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano  profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo''.  E' quanto prevede il decreto legge anti-frodi appena approvato.

Il provvedimento, per ''evitare comportamenti fraudolenti'', estende inoltre l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L'obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal  contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata  predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto  d'imposta che presta l'assistenza fiscale (per tali dichiarazioni,  infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli  preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il  visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione  diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo  sconto in fattura

Il decreto prevede il potenziamento delle ''attività di controllo,  accertamento e recupero imposte'', e, alla luce di questo 'sprint',  prevede ''un aumento di gettito, prudenzialmente non quantificato - si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo - derivante  dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno  tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un  contenzioso strumentale''.

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