ITALIA
Droghe leggere, la Consulta "boccia" legge Fini-Giovanardi
"Nella norma di conversione inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto". La questione era stata sollevata dalla Cassazione per infrazione dell'articolo 77 della Carta. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del '93

Il comunicato della Consulta
La Corte costituzionale - si legge nel comunicato integrale della Consulta - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).
Cosa cambia
Le nuove norme in materia di droga, erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. A sollevare la questione di legittimità era stata la terza sezione penale della Cassazione. Viene così cancellata la norma con cui si erano parificate "ai fini sanzionatori" droghe pesanti e leggere: con la Fini-Giovanardi erano state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per chi spaccia hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro.
Il parere di Flick
Nei giorni precedenti, la parte ricorrente nell'udienza in Corte costituzionale, sostenuta dall'ex ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, ha sostenuto che la legge 49 del 2006 sulla disciplina penale sugli stupefacenti, più conosciuta come Fini-Giovanardi, è da considerare incostituzionale nella parte in cui eleva le pene rispetto alla precedente, la Iervolino-Vassalli.