ITALIA
Inquinamento ambientale
Ex-Ilva. Cassazione: accertato spandimento sistematico delle polveri
Il ricorso di Ilva era contro la sentenza della Corte di Appello del 31 gennaio 2018 favorevole alle famiglie ricorrenti così come già avvenuto in primo grado. È quindi confermato il risarcimento che le famiglie in questione hanno avuto per i danni procurati dall'inquinamento e dalle polveri minerali di Ilva alle loro abitazioni

Lo scrive la Corte di Cassazione, terza sezione civile, presidente Roberta Vivaldi, nella sentenza con cui rigetta il ricorso di Ilva in amministrazione straordinaria - proprietaria degli impianti - circa il risarcimento dei danni immobiliari ad alcune famiglie del rione Tamburi di Taranto, il rione vicinissimo al siderurgico.
Il ricorso di Ilva era contro la sentenza della Corte di Appello del 31 gennaio 2018 favorevole alle famiglie ricorrenti così come già avvenuto in primo grado. È quindi confermato il risarcimento che le famiglie in questione hanno avuto per i danni procurati dall'inquinamento e dalle polveri minerali di Ilva alle loro abitazioni. Risarcimento ottenuto con l'esecutività della sentenza di primo grado del 2014, confermata in appello e ora ribadita, dal punto di vista della legittimità, dalla Cassazione.
La sentenza dell'Alta Corte (30 pagine) è del 28 gennaio scorso, ma è stata depositata il 2 luglio scorso e stamattina oggetto di una conferenza stampa da parte del legale che ha assistito le famiglie in giudizio. Queste ultime hanno parlato di grave danno subito dalle loro abitazioni, si da renderne quasi impossibile sia l'uso, che la ricollocazione sul mercato ai fini di vendita.
La Cassazione sul punto scrive che "non viene in rilievo, nella valutazione dei giudici di merito, l'aspetto soggettivo delle sofferenze (o disagi) interiormente vissute dai proprietari degli immobili in ragione delle limitazioni descritte, quanto piuttosto proprio la perdita delle oggettive potenzialità di godimento che, in mancanza delle immissioni illecite, gli immobili stessi per la loro stessa destinazione sarebbero in grado di offrire".
Per la Cassazione, "la mancanza di un danno non patrimoniale conseguente alle immissioni intollerabili non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale come conseguenza dell'illecito costituito dalle immissioni medesime". Per i giudici della Cassazione, "l'esclusa esistenza di danni materiali da deterioramento di strutture dell'edificio o di un danno da deprezzamento commerciale dell'immobile non comporta anche l'esclusione della possibilità di apprezzare un danno patrimoniale della diversa specie predetta (ossia da perdita di talune significative facoltà di godimento), economicamente valutabile, se non nel loro valore di scambio, quanto meno sul piano del valore d'uso".
La Cassazione infine riconosce che "la Corte d'Appello si è conformata al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale l'articolo 844 cod. civ. Impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.
Al di fuori di tale ambito - sentenzia la Cassazione - si è in presenza di una attività illegittima difronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorchè minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c. in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità d'uso". Per la Cassazione, viene in considerazione "in tale ipotesi, unicamente l'illeceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi" e "si rientra nello schema generale di risarcimento danni" come previsto dall'articolo 2043 del codice civile, confermato dalla stessa Suprema Corte con sentenze del 1992, 2005, 2007 e 2018.