Tribunale Ue. Il vero Gallo è solo quello Nero: simbolo resta riservato ai vini Chianti
Respinta la richiesta di registrazione di un marchio simile a colori
Il simbolo del gallo non può essere usato per identificare altri vini se non il Chianti. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha confermato la decisione con cui l'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile. "Tenuto conto dell'immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio anteriore del vino Chianti - spiega in una nota il Tribunale - l'uso del marchio richiesto poteva generare un indebito vantaggio" a favore della società richiedente.

Il Tribunale di primo grado dell'Ue ha confermato, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, la decisione presa nel 2020 dall'Euipo a tutela del noto marchio di qualità collettivo "Gallo Nero", usato dal consorzio di vini Chianti Classico, e di rifiutare la registrazione come marchio Ue del simbolo di un gallo per identificare altri vini.

Nel 2017, la Berebene Srl aveva presentato all'Euipo una domanda di registrazione di un disegno che riproduce, a colori, un gallo per farlo valere come marchio europeo di vini. Il Consorzio Chianti Classico aveva immediatamente presentato opposizione. Nel 2020, l'Euipo aveva dato ragione al Consorzio e respinto la richiesta di registrazione.

La decisione era stata però impugnata dalla Berebene con un ricorso al Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia. Con la sentenza di oggi, il Tribunale Ue respinge l'impugnazione e conferma la decisione dell'Euipo che salvaguarda gli interessi del marchio "Gallo Nero" Chianti.

Il Tribunale rileva che l'Euipo ha correttamente e senza alcuna contraddizione concluso che, alla luce delle somiglianze tra i marchi sul piano visivo e concettuale, esiste globalmente una somiglianza tra i disegni in conflitto. L'uso del marchio bocciato da parte della Berebene, proprio per dei vini, avrebbe potuto comportare un vantaggio indebito tratto dalla notorietà, dal prestigio e dall'eccellenza proiettati dal marchio anteriore, con il rischio concreto che il pubblico di riferimento associasse l'immagine del gallo colorato a quello del gallo nero dei vini Chianti.
La Berebene, si legge nella sentenza, sosteneva che fosse necessario un "palese sfruttamento parassitario affinché possa realizzarsi un indebito vantaggio". Il Tribunale Ue ha però stabilito che "la commissione di ricorso non ha errato nel concludere che l'uso del marchio richiesto poteva dar luogo a un indebito vantaggio a favore della ricorrente".